Assegno di mantenimento in favore del coniuge
La domanda che molti si pongono in materia di assegno
di mantenimento al coniuge è se e su quali basi esso possa essere riconosciuto.
Nel caso di cui ci siamo occupati, la moglie chiedeva porsi
a carico del marito l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento
alla stessa, stante l'elevato tenore di vita dei coniugi in costanza di
matrimonio, la sproporzione tra le condizioni patrimoniali ed economiche degli
stessi e l'impossibilità per la moglie di sostenersi autonomamente.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte
affermato, anche di recente, che le condizioni per il diritto al mantenimento
in favore del coniuge sono l’assenza di redditi propri che gli permettano di
mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass.
civ., Sez. I, Ord. 29/04/2024, n. 11494).
Nel caso di cui ci siamo occupati, la Corte di Appello
di Firenze riteneva che tali condizioni fossero ampiamente dimostrate.
La Corte riteneva, infatti, che l'elevato tenore di
vita fosse desumibile dai seguenti fattori: “corresponsione nell’arco di
pochi mesi di decine di migliaia di euro, redditi percepiti e spese sostenute
anche per trasferimenti e viaggi all’estero, trattamenti fecondativi.
Riteneva, inoltre, “pacifico lo squilibrio
reddituale tra le parti” nonchè la sussistenza di “problematiche
di salute e di natura socioeconomica della moglie, che avevano portato alla
presa in carico di costei da parte dei servizi sociali, e quindi la condizione
di difficoltà della stessa”.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, la Corte
di Appello di Firenze riteneva, pertanto, pienamente legittima la richiesta
della moglie di un contributo per il suo mantenimento a carico del marito.