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Assegno di mantenimento in favore del coniuge

La domanda che molti si pongono in materia di assegno di mantenimento al coniuge è se e su quali basi esso possa essere riconosciuto.
Nel caso di cui ci siamo occupati, la moglie chiedeva porsi a carico del marito l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento alla stessa, stante l'elevato tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, la sproporzione tra le condizioni patrimoniali ed economiche degli stessi e l'impossibilità per la moglie di sostenersi autonomamente.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato, anche di recente, che le condizioni per il diritto al mantenimento in favore del coniuge sono l’assenza di redditi propri che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. civ., Sez. I, Ord. 29/04/2024, n. 11494).
Nel caso di cui ci siamo occupati, la Corte di Appello di Firenze riteneva che tali condizioni fossero ampiamente dimostrate.
La Corte riteneva, infatti, che l'elevato tenore di vita fosse desumibile dai seguenti fattori: “corresponsione nell’arco di pochi mesi di decine di migliaia di euro, redditi percepiti e spese sostenute anche per trasferimenti e viaggi all’estero, trattamenti fecondativi.
Riteneva, inoltre, “pacifico lo squilibrio reddituale tra le parti nonchè la sussistenza di “problematiche di salute e di natura socioeconomica della moglie, che avevano portato alla presa in carico di costei da parte dei servizi sociali, e quindi la condizione di difficoltà della stessa”.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, la Corte di Appello di Firenze riteneva, pertanto, pienamente legittima la richiesta della moglie di un contributo per il suo mantenimento a carico del marito.
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