Diritto
						dei nipoti al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte
						del nonno a seguito di sinistro stradale: è necessaria la
						convivenza?
La
						giurisprudenza ha evidenziato che, al fine di individuare chi può
						far valere l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale per
						la morte del congiunto a seguito di sinistro stradale, non è
						sufficiente il
						semplice legame di parentela con la persona deceduta in virtù dello
						ius
						sanguinis,
						ma è necessaria
						la
						prova del danno,
						dimostrando
						il legame di parentela, la convivenza o altri elementi idonei a
						fondarne la sussistenza. 
						
						Su
						tale punto specifico la Corte di Cassazione ha affermato che: “La
						risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata
						da atto illecito penale presuppone, oltre
						al rapporto di parentela,
						anche la perdita, in concreto, di
						un
						effettivo e valido sostegno morale”
						(Cass.
						Civ. Sent. 6938 del 23/06/93).
						Occorre
						dunque valutare l’effettività
						di un vincolo di sostegno morale
						fra
						congiunti, tenendo presente che “Ai
						fini di tale valutazione, l'intensità
						del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile
						elemento presuntivo
						su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno
						morale, in assenza di elementi contrari” (Cass.
						Sez. 3, Sent.
						n. 1203
						del
						19/01/2007).
						Nel
						caso di cui ci siamo occupati gli attori erano i nipoti del nonno
						deceduto in seguito a sinistro stradale e chiedevano il risarcimento
						dei danni non patrimoniali subìti per la sua morte in quanto avevano
						sempre avuto con lui rapporti molto stretti. 
						
						Accogliendo
						le motivazioni degli attori, il Tribunale di Firenze riteneva che,
						nel caso di specie, dovesse effettivamente riconoscersi un vincolo
						familiare connotato da apprezzabile intensità. Pur non convivendo
						con il nonno, infatti, i nipoti avevano sempre avuto con il medesimo
						rapporti caratterizzati da vicendevole affetto, frequenti visite,
						regali ... La perdita di un tale rapporto era pertanto idonea a
						determinare non solo il
						venir meno del rapporto di parentela, ma anche il venir meno, in
						concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, con la
						conseguenza della esistenza
						del danno non patrimoniale richiesto.
						Secondo
						il Tribunale di Firenze, quindi, la
						mancanza di convivenza dei nipoti con il nonno deceduto non vale ad
						escludere il danno non patrimoniale
						subìto dai medesimi per la sua morte, ma vale soltanto a desumere un
						danno morale più ridotto e, quindi, ad influenzare la liquidazione
						dello stesso.