Il silenzio della Pubblica Amministrazione: è possibile difendersi e come?
L'art. 2 della L. 241/1990 prevede che, ove
						 il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba 
						essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere 
						di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
E'
						 utile sapere che, quando le pubbliche amministrazioni non assolvono a 
						tale dovere, è possibile ricorrere al Tar per ottenerne l'adempimento.
Nel
						 caso di cui ci siamo occupati il ricorrente provvedeva a presentare 
						presso la Questura di Lucca domanda di protezione temporanea per sè 
						stesso e per i propri figli minorenni, in qualità di familiari di 
						cittadina Ucraina (rispettivamente marito e figli), ai sensi dell'art. 
						1, comma 2, lettera c), DCPM 28 Marzo 2022 (docc. 5-9).
 La Questura di Lucca non provvedeva ad adottare alcun provvedimento in merito.
Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso al Tar per veder riconosciuto il proprio legittimo diritto.
Con sentenza n. 90/2023 il Tar Toscana rilevava che “era
						 pacifico che la Questura non avesse fornito riscontro alla richiesta 
						del ricorrente e che sussisteva comunque, a carico del predetto Ufficio,
						 l’obbligo di pronunciarsi espressamente, in conformità alla 
						disposizione di cui sopra, tenuto conto sia della particolare
						 disciplina dettata per le misure di protezione temporanea degli 
						sfollati dall’Ucraina (che coinvolge direttamente le Questure), sia 
						anche in relazione alla particolare situazione di difficoltà in cui si 
						trovano i cittadini italiani coinvolti nella vicenda, che rende 
						necessario, da parte della strutturastatale interpellata, un 
						atteggiamento di attenzione, di riscontro e di indirizzo”.
 Il
						 ricorso veniva, dunque, accolto dichiarando l’obbligo della Questura di
						 Lucca di fornire riscontro alla richiesta del ricorrente entro il 
						termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della sentenza.