Revoca e
sostituzione dell'amministratore di sostegno
Può essere utile sapere che l'amministratore di
sostegno può anche essere revocato e sostituito.
Perchè ciò accada è necessario che l'amministratore
di sostegno sia venuto meno ai doveri di cui all’art. 407 e ss c.c., che
impongono un’attività diligente volta a garantire la protezione e il miglior
interesse della persona sottoposta alla misura.
Nel caso di cui ci siamo occupati, l'istante
(fratello) chiedeva la sostituzione della A.d.S. (sorella) dell'amministrata,
affetta da grave deficit cognitivo e relazionale.
A tale scopo, l'istante lamentava l'omessa
attenzione alle esigenze di vita della amministrata. In particolare, lamentava
la mancata frequentazione al centro Diurno, alla quale l'amministrata era
iscritta prima del Covid, lo stato di disordine e sporcizia dell’immobile, ove
la stessa viveva con l’anziana madre, la mancata tempestiva assunzione di
persona addetta alle pulizie.
Sul punto, il Tribunale di Firenze rilevava che vi
fosse il concreto rischio di un progressivo peggioramento della salute
psicofisica della amministrata, dovendosi prendere atto del fatto che la madre
non risultava più in grado di provvedere alle faccende domestiche e che
l’A.d.S. non aveva tempestivamente provveduto alla assunzione di una persona
addetta alle pulizie per far fronte alle esigenze di igiene e pulizia della
casa.
Il Tribunale di Firenze rilevava, altresì, che dal
2020 l’amministrata non frequentava più il Centro Diurno, che rappresentava per
la medesima un’importante fonte di assistenza e socializzazione.
Il Tribunale di Firenze riteneva, pertanto, che
l’attuale A.d.S. non fosse intervenuta adeguatamente per risolvere tali
problematiche, nonostante la loro evidenza, trascurando di fatto la cura della
sorella disabile
Il Collegio rilevava, infine, che sussisteva un
evidente conflitto tra i familiari della beneficiaria, che risultava essere
oggettivamente dannoso per il corretto svolgimento del ruolo di amministratore
di sostegno e, conseguentemente, per il benessere della beneficiaria.
Per tutti i suddetti motivi, il Tribunale di Firenze
ne disponeva, pertanto, la revoca.