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Revoca e sostituzione dell'amministratore di sostegno

  
Può essere utile sapere che l'amministratore di sostegno può anche essere revocato e sostituito.
Perchè ciò accada è necessario che l'amministratore di sostegno sia venuto meno ai doveri di cui all’art. 407 e ss c.c., che impongono un’attività diligente volta a garantire la protezione e il miglior interesse della persona sottoposta alla misura.
Nel caso di cui ci siamo occupati, l'istante (fratello) chiedeva la sostituzione della A.d.S. (sorella) dell'amministrata, affetta da grave deficit cognitivo e relazionale.
A tale scopo, l'istante lamentava l'omessa attenzione alle esigenze di vita della amministrata. In particolare, lamentava la mancata frequentazione al centro Diurno, alla quale l'amministrata era iscritta prima del Covid, lo stato di disordine e sporcizia dell’immobile, ove la stessa viveva con l’anziana madre, la mancata tempestiva assunzione di persona addetta alle pulizie.
Sul punto, il Tribunale di Firenze rilevava che vi fosse il concreto rischio di un progressivo peggioramento della salute psicofisica della amministrata, dovendosi prendere atto del fatto che la madre non risultava più in grado di provvedere alle faccende domestiche e che l’A.d.S. non aveva tempestivamente provveduto alla assunzione di una persona addetta alle pulizie per far fronte alle esigenze di igiene e pulizia della casa.
Il Tribunale di Firenze rilevava, altresì, che dal 2020 l’amministrata non frequentava più il Centro Diurno, che rappresentava per la medesima un’importante fonte di assistenza e socializzazione.
Il Tribunale di Firenze riteneva, pertanto, che l’attuale A.d.S. non fosse intervenuta adeguatamente per risolvere tali problematiche, nonostante la loro evidenza, trascurando di fatto la cura della sorella disabile
Il Collegio rilevava, infine, che sussisteva un evidente conflitto tra i familiari della beneficiaria, che risultava essere oggettivamente dannoso per il corretto svolgimento del ruolo di amministratore di sostegno e, conseguentemente, per il benessere della beneficiaria.
Per tutti i suddetti motivi, il Tribunale di Firenze ne disponeva, pertanto, la revoca.
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