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Il silenzio della Pubblica Amministrazione: è possibile difendersi e come?

L'art. 2 della L. 241/1990 prevede che, ove  il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba  essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere  di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
E'  utile sapere che, quando le pubbliche amministrazioni non assolvono a  tale dovere, è possibile ricorrere al Tar per ottenerne l'adempimento.
Nel  caso di cui ci siamo occupati il ricorrente provvedeva a presentare  presso la Questura di Lucca domanda di protezione temporanea per sè  stesso e per i propri figli minorenni, in qualità di familiari di  cittadina Ucraina (rispettivamente marito e figli), ai sensi dell'art.  1, comma 2, lettera c), DCPM 28 Marzo 2022 (docc. 5-9).
La Questura di Lucca non provvedeva ad adottare alcun provvedimento in merito.
Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso al Tar per veder riconosciuto il proprio legittimo diritto.
Con sentenza n. 90/2023 il Tar Toscana rilevava che “era  pacifico che la Questura non avesse fornito riscontro alla richiesta  del ricorrente e che sussisteva comunque, a carico del predetto Ufficio,  l’obbligo di pronunciarsi espressamente, in conformità alla  disposizione di cui sopra, tenuto conto sia della particolare  disciplina dettata per le misure di protezione temporanea degli  sfollati dall’Ucraina (che coinvolge direttamente le Questure), sia  anche in relazione alla particolare situazione di difficoltà in cui si  trovano i cittadini italiani coinvolti nella vicenda, che rende  necessario, da parte della strutturastatale interpellata, un  atteggiamento di attenzione, di riscontro e di indirizzo”.
Il  ricorso veniva, dunque, accolto dichiarando l’obbligo della Questura di  Lucca di fornire riscontro alla richiesta del ricorrente entro il  termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della sentenza.
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