Accettazione ex lege o presunta dell'eredità
Forse non tutti sanno che l'accettazione
dell'eredità può avvenire anche mediante accettazione presunta.
Nel caso di cui ci siamo occupati, la moglie
chiedeva accertarsi la qualità di erede dell'ex marito sulla base di
un'accettazione presunta da parte del medesimo e, a tale scopo, essa allegava
una serie di condotte: in particolare, il possesso di uno dei cespiti del
compendio ereditario, la presentazione della dichiarazione di successione in
uno alla richiesta di volturazione catastale e la mancata tempestiva redazione
dell’inventario.
Sul punto preme ricordare che, secondo la
giurisprudenza, non è richiesto un possesso in senso tecnico-giuridico, essendo
sufficiente una relazione fattuale e materiale con il bene, e, in secondo
luogo, che è sufficiente il possesso anche di un solo cespite ereditario (Cass.
Civ., Sez. II, 14.5.1994, n. 4707; Tribunale di Parma, Sezione I, Sentenza
8.7.2025, n.809 e Cass. Civ., Sez. II, 14.5.1994, N. 4707).
Ebbene, le suddette condotte rappresentano la
fattispecie dell’accettazione ex lege ovvero
della c.d. accettazione presunta dell'eredità e, nel caso di cui ci siamo
occupati, dalle risultanze istruttorie di causa emergeva la ricorrenza di tutti
gli elementi costitutivi della suddetta fattispecie..
Infatti, dalle allegazioni della moglie nonché dalle
risultanze documentali emergevano le prime due circostanze, ossia l’apertura
della successione nonché la delazione ereditaria all'ex marito.
La moglie forniva, altresì, la prova del presupposto
del possesso volontario e stabile dei beni ereditari post mortem da parte dell'ex marito nonché della mancata tempestiva
redazione dell’inventario nel termine di legge da parte del medesimo.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, il Tribunale di Firenze accoglieva,
pertanto, la domanda proposta dalla moglie, dichiarando l'ex marito erede puro
e semplice.