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Accettazione ex lege o presunta dell'eredità

Forse non tutti sanno che l'accettazione dell'eredità può avvenire anche mediante accettazione presunta.
Nel caso di cui ci siamo occupati, la moglie chiedeva accertarsi la qualità di erede dell'ex marito sulla base di un'accettazione presunta da parte del medesimo e, a tale scopo, essa allegava una serie di condotte: in particolare, il possesso di uno dei cespiti del compendio ereditario, la presentazione della dichiarazione di successione in uno alla richiesta di volturazione catastale e la mancata tempestiva redazione dell’inventario.
Sul punto preme ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è richiesto un possesso in senso tecnico-giuridico, essendo sufficiente una relazione fattuale e materiale con il bene, e, in secondo luogo, che è sufficiente il possesso anche di un solo cespite ereditario (Cass. Civ., Sez. II, 14.5.1994, n. 4707; Tribunale di Parma, Sezione I, Sentenza 8.7.2025, n.809 e Cass. Civ., Sez. II, 14.5.1994, N. 4707).
Ebbene, le suddette condotte rappresentano la fattispecie dell’accettazione ex lege ovvero della c.d. accettazione presunta dell'eredità e, nel caso di cui ci siamo occupati, dalle risultanze istruttorie di causa emergeva la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della suddetta fattispecie..
Infatti, dalle allegazioni della moglie nonché dalle risultanze documentali emergevano le prime due circostanze, ossia l’apertura della successione nonché la delazione ereditaria all'ex marito.
La moglie forniva, altresì, la prova del presupposto del possesso volontario e stabile dei beni ereditari post mortem da parte dell'ex marito nonché della mancata tempestiva redazione dell’inventario nel termine di legge da parte del medesimo.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, il Tribunale di Firenze accoglieva, pertanto, la domanda proposta dalla moglie, dichiarando l'ex marito erede puro e semplice.
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