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Annullata la bocciatura: mera presa d'atto dei voti e mancata valutazione dell'emergenza pandemica

  
Incorrere in una bocciatura quando si presentano delle insufficienze può succedere,  ma non sempre la relativa decisione è motivata. Tanto meno lo è quando, nonostante le insufficienze in alcune discipline, l'alunno presenta un profilo di sufficienza piena in gran parte delle materie. Tale è stata l'argomentazione portata dal Consiglio di Stato a sostegno dell'ordinanza n. 5986/2021.
Nel caso di cui ci siamo occupati uno studente di IV Liceo Scientifico non veniva ammesso alla classe V, in quanto “presentava gravi e diffuse insufficienze ed un impegno saltuario che non gli consentiva l'ammissione alla classe successiva”.
Con ordinanza n. 5986/2021 il Consiglio di Stato, in riforma dell'ordinanza del Tar Toscana, accoglieva la richiesta di sospensiva della bocciatura dello studente che veniva così iscritto al quinto anno di Liceo Scientifico, seppur con riserva, in attesa della discussione nel merito da parte dei giudici del Tar Toscana.
Nella ordinanza di accoglimento della sospensiva, il Consiglio di Stato rinveniva nel rendimento scolastico complessivo dell'alunno l'aspetto determinante ai fini della decisione. Il Consiglio di Stato poneva, infatti, l'accento sulle “carenze nella valutazione della posizione del giovane alunno”, che il Consiglio di Classe aveva esaminato in termini di mera “presa d'atto” dei voti e del mancato recupero delle insufficienze, senza  considerare che “i voti conseguiti dallo studente nelle altre materie erano ben oltre la sufficienza, anche in termini di media totale”.
Con sentenza nel merito il Tar Toscana recepiva i contenuti dell'ordinanza del Consiglio di Stato ed annullava definitivamente la bocciatura, rilevando che “nel caso di specie la valutazione operata dal Consiglio di classe si è esaurita in una “mera presa d'atto” dei voti e della constatazione del mancato recupero delle insufficienze”, senza considerare la possibilità di un recupero mediante sospensione del giudizio e l’attivazione di nuove attività di recupero (ovviamente diverse da quelle instaurate in corso d’anno); non risultano altresì valutati la particolarità dell’anno scolastico 2020/2021 (per lungo tempo caratterizzato dall’emergenza pandemica) e l’indubbio stato di disagio del ricorrente testimoniato dal certificato medico depositato in giudizio, che risulta essere stato portato a conoscenza dell’Istituzione scolastica.
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