<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Consigli, esperienze, opinioni]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 15:10:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Quando i figli crescono]]></title>
			<author><![CDATA[Francesca Pucci, Avvocato]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/index.php?category=Separazioni_e_Divorzi"><![CDATA[Separazioni e Divorzi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="cb1"><span class="fs12lh1-5 ff1">Può succedere che le condizioni economiche del genitore, a carico del quale era stato posto l'assegno di mantenimento, siano nel tempo peggiorate e che il figlio, a favore del quale l'assegno era stato disposto, sia nel tempo divenuto maggiorenne. In tal caso, si assiste alla possibilità di una "revisione" del contributo al mantenimento.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Ma a chi spetta l'onere di provare se il figlio divenuto maggiorenne abbia o meno raggiunto l'autosufficienza economica?</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Su tale problematica si è pronunciato il Tribunale di Firenze, il quale ha avuto modo di osservare che il genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligo di mantenimento deve fornire "la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile" (Cass. 2289/2001; Cass. 11828/2009).</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Nel caso di cui ci siamo occupati le condizioni economiche del padre erano peggiorate a causa del mancato introito del canone di locazione di una casa di</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">proprietà e del dovere di contribuzione al mantenimento a favore della figlia avuta da una successiva relazione more uxorio; inoltre, il figlio aveva ormai raggiunto da 5 anni la maggiore età, terminato gli studi superiori e svolto lavori saltuari.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Considerato che vige un principio di auto-responsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. 18076/2014; S.U. 20448/2014), il Tribunale di Firenze ha ritenuto che il periodo di quattro anni dopo la cessazione del percorso scolastico possa essere ritenuto un periodo congruo per la ricerca di un lavoro o, per lo meno, per maturare un'esperienza tale da poter essere ritenuto idoneo all'attività lavorativa.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Decorso tale periodo, iil mantenimento cessa di essere un diritto, divenendo una facoltà del genitore, che può proseguire ad aiutare il proprio figlio, in adempimento di un obbligo morale e secondo le proprie possibilità.</span><br><span class="fs12lh1-5 ff1">Si verifica, dunque, in capo al figlio (o all'altro coniuge), che pretende il mantenimento, "un'inversione dell'onere della prova" in ordine alla non colpevolezza dell'inerzia o la giustezza, in quanto non confacente alle attitudini al percorso di studi o alle aspettative, del rifiuto di svolgere una qualche attività lavorativa (Trib. Torino 26.09.2016).</span></span><br><span class="fs12lh1-5 ff1"><i><b><a href="https://www.avvocatofrancescapucci.it/files/NRG-5673-2017-VG_4ydw4fxh.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.avvocatofrancescapucci.it/files/NRG-5673-2017-VG_4ydw4fxh.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><span class="cf1">Clicca qui</span></a></b> per scaricare la sentenza completa</i></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2021 13:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/files/unnamed_thumb.jpg" length="28248" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/?post1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatofrancescapucci.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>