Diritto
dei nipoti al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte
del nonno a seguito di sinistro stradale: è necessaria la
convivenza?
La
giurisprudenza ha evidenziato che, al fine di individuare chi può
far valere l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale per
la morte del congiunto a seguito di sinistro stradale, non è
sufficiente il
semplice legame di parentela con la persona deceduta in virtù dello
ius
sanguinis,
ma è necessaria
la
prova del danno,
dimostrando
il legame di parentela, la convivenza o altri elementi idonei a
fondarne la sussistenza.
Su
tale punto specifico la Corte di Cassazione ha affermato che: “La
risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata
da atto illecito penale presuppone, oltre
al rapporto di parentela,
anche la perdita, in concreto, di
un
effettivo e valido sostegno morale”
(Cass.
Civ. Sent. 6938 del 23/06/93).
Occorre
dunque valutare l’effettività
di un vincolo di sostegno morale
fra
congiunti, tenendo presente che “Ai
fini di tale valutazione, l'intensità
del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile
elemento presuntivo
su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno
morale, in assenza di elementi contrari” (Cass.
Sez. 3, Sent.
n. 1203
del
19/01/2007).
Nel
caso di cui ci siamo occupati gli attori erano i nipoti del nonno
deceduto in seguito a sinistro stradale e chiedevano il risarcimento
dei danni non patrimoniali subìti per la sua morte in quanto avevano
sempre avuto con lui rapporti molto stretti.
Accogliendo
le motivazioni degli attori, il Tribunale di Firenze riteneva che,
nel caso di specie, dovesse effettivamente riconoscersi un vincolo
familiare connotato da apprezzabile intensità. Pur non convivendo
con il nonno, infatti, i nipoti avevano sempre avuto con il medesimo
rapporti caratterizzati da vicendevole affetto, frequenti visite,
regali ... La perdita di un tale rapporto era pertanto idonea a
determinare non solo il
venir meno del rapporto di parentela, ma anche il venir meno, in
concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, con la
conseguenza della esistenza
del danno non patrimoniale richiesto.
Secondo
il Tribunale di Firenze, quindi, la
mancanza di convivenza dei nipoti con il nonno deceduto non vale ad
escludere il danno non patrimoniale
subìto dai medesimi per la sua morte, ma vale soltanto a desumere un
danno morale più ridotto e, quindi, ad influenzare la liquidazione
dello stesso.