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Diritto dei nipoti al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del nonno a seguito di sinistro stradale: è necessaria la convivenza?

La giurisprudenza ha evidenziato che, al fine di individuare chi può far valere l’azione di risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del congiunto a seguito di sinistro stradale, non è sufficiente il semplice legame di parentela con la persona deceduta in virtù dello ius sanguinis, ma è necessaria la prova del danno, dimostrando il legame di parentela, la convivenza o altri elementi idonei a fondarne la sussistenza.
Su tale punto specifico la Corte di Cassazione ha affermato che: “La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale(Cass. Civ. Sent. 6938 del 23/06/93).
Occorre dunque valutare l’effettività di un vincolo di sostegno morale fra congiunti, tenendo presente che “Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 1203 del 19/01/2007).
Nel caso di cui ci siamo occupati gli attori erano i nipoti del nonno deceduto in seguito a sinistro stradale e chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti per la sua morte in quanto avevano sempre avuto con lui rapporti molto stretti.
Accogliendo le motivazioni degli attori, il Tribunale di Firenze riteneva che, nel caso di specie, dovesse effettivamente riconoscersi un vincolo familiare connotato da apprezzabile intensità. Pur non convivendo con il nonno, infatti, i nipoti avevano sempre avuto con il medesimo rapporti caratterizzati da vicendevole affetto, frequenti visite, regali ... La perdita di un tale rapporto era pertanto idonea a determinare non solo il venir meno del rapporto di parentela, ma anche il venir meno, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, con la conseguenza della esistenza del danno non patrimoniale richiesto.
Secondo il Tribunale di Firenze, quindi, la mancanza di convivenza dei nipoti con il nonno deceduto non vale ad escludere il danno non patrimoniale subìto dai medesimi per la sua morte, ma vale soltanto a desumere un danno morale più ridotto e, quindi, ad influenzare la liquidazione dello stesso.
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