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La “buca” nella strada: può esserci concorso di colpa della persona lesa

La buca sul marciapiede o la buca sulla strada sono spesso la causa di incidenti, anche gravi, in cui le persone incorrono quotidianamente.
Ebbene forse non tutti sanno che, in tal caso, si possono richiedere i danni al Comune per cattiva manutenzione della strada e/o del marciapiede. Occorre, però, fare attenzione al concorso di colpa.
Nel caso di cui ci siamo occupati la sig.ra si trovava a transitare in Firenze a bordo del proprio ciclomotore quando, giunta ad un incrocio, perdeva il controllo del proprio motorino e cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, riportando lesioni.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la presenza di una buca sul manto stradale era confermato dalla espletata CTU, la quale accertava che 1) la lesione denunciata e riscontrata risultava in relazione causale con i fatti denunciati, 2) non sussistevano ulteriori cause atte a provocare le lesioni in esame, 3) non emergeva una condotta imprudente del leso. Lo stesso teste escusso dichiarava che la sig.ra era appena partita dal semaforo e andava piano, ad ulteriore conferma che la sig.ra teneva una condotta di guida assolutamente prudenziale.
Il Tribunale di Firenze si pronunciava, dichiarando che “Le fotografie in atti evidenziano l'esistenza di un'anomalia della pavimentazione stradale, non particolarmente accentuata ma neppure definibile una “lievissima e superficiale fenditura”; si tratta in particolare di una zona abbastanza ampia di “lievi e superficiali fenditure”, al centro della quale vi è però una buca vera e propria, di larghezza modesta ma sufficiente a contenere la ruota di un ciclomotore e tale da poter determinare la perdita di controllo del mezzo. Sussiste, pertanto, la responsabilità del Comune, che quale proprietario e custode della strada, non può lasciare che essa presenti anomalie idonee a provocare incidenti”.
Tuttavia, il Tribunale di Firenze rilevava, altresì, che “accanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto vi era però anche quella dell'attrice la quale, come tutti gli utenti della strada, ed in particolare quelli che utilizzano mezzi a due ruote, per la precarietà del loro equilibrio, devono porre la massima attenzione alla strada che percorrono, in ragione del principio di autoresponsabilità.
Il Tribunale di Firenze concludeva, pertanto, affermando che “Nel nostro caso non vi è prova né che la buca fosse occultata da fogliame né che essa sia comparsa all'improvviso … Si vuol dire che l'attrice aveva la possibilità di notare la buca ed evitarla, pertanto la sua condotta disattenta ha concorso a provocare il danno con quella del Comune ed in pari misura”.
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